Misure di sostegno finanziario alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti

Sospensione rate mutuo prima casa

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, oltre alle misure di supporto alla loro attività lavorativa, possono chiedere anche la sospensione del mutuo prima casa nell’ambito del “Fondo Gasparrini” se ne hanno i requisiti. Maggiori dettagli nella sezione Sostegno alle famiglie.

Fondo centrale di garanzia per le PMI

Microimprese e PMI: si intendono per Microimprese e PMI quelle definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, tenuto conto anche delle imprese associate e collegate.

Il “Decreto Liquidità” n. 23 del 08-04-2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 40 del 05-06-2020, ha modificato le regole e le condizioni previste per l’accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
L’obiettivo è consentire alle imprese di accedere a nuova liquidità grazie alla garanzia del Fondo per poter sostenere i costi del personale, il capitale circolante e per preservare gli investimenti.

L’articolo 13 del testo abroga l’articolo 49 del “Cura Italia”.  

Soggetti beneficiari:
•    PMI e microimprese con sede in Italia fino a 499 dipendenti;
•    imprese del settore agricolo e della pesca (le garanzie sono rilasciate da ISMEA).

Dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020 sono in vigore le seguenti misure:

1)    Garanzia diretta al 100% per i nuovi finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. L’importo massimo garantito sarà pari ad un importo non superiore, alternativamente: al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile; al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019. L’importo non potrà comunque essere superiore a 30 mila euro con durata massima di 120 mesi e almeno 24 mesi di preammortamento.

2)    Garanzia diretta al 90% per i nuovi finanziamenti con durata massima 72 mesi.
L’importo delle operazioni non può superare:
•    il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro dei subcontraenti) per l’anno 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
•    il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestazione dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (in caso di PMI) o 12 mesi (se impresa fino a 499 dipendenti).
 
•    il 25% del fatturato totale del richiedente nel 2019;

Tale garanzia può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da confidi per le imprese con ricavi fino a 3.200.000 di euro che autocertifichino di aver subito danni a seguito dell’emergenza Covid-19. In questo caso la garanzia può raggiungere la copertura del 100% ma l’importo garantito massimo è fino a 800.000 euro.

3)    Garanzia diretta all’80% per i nuovi finanziamenti senza limite di durata e di importo.
 
4)    Garanzia diretta all’80% per i nuovi finanziamenti concessi a fronte di rinegoziazioni purché prevedano un credito aggiuntivo all’impresa in misura pari almeno al 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
 
L’importo massimo garantito per singola impresa è innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro.
La concessione di tutte le operazioni di finanziamento, assistite dalle suddette garanzie del Fondo, resta nell’autonoma discrezionalità di ciascuna Banca.

Vedi foglio informativo della misura adottata dalla Banca della Valsassina

Ulteriori misure a sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (Decreto “Cura Italia” del 17.03.2020)

Presentando l’autocertificazione che attesta la carenza di liquidità a causa dell’emergenza, le microimprese e le piccole e medie imprese (compresi i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA) possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:


a)    Linee di credito accordate a revoca e finanziamenti accordati su anticipi di crediti.

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che i contratti di credito a revoca in essere non siano revocati fino al 30 settembre 2020.

Fino a quella data, non saranno revocati:
•    aperture di credito;
•    anticipi fatture;
•    anticipazioni al salvo buon fine;
•    gli sconti di portafoglio commerciale;
•    anticipazioni all’esportazione (anticipi export);
•    ogni tipologia di finanziamento che prevede l’anticipazione da parte della banca dei crediti vantati dal cliente nei confronti di terzi.


b)    Finanziamenti non rateali.

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che la scadenza dei contratti a termine con scadenza anteriore al 30 settembre sia prorogata fino al 30 settembre 2020. Sono quindi prorogati a quella data:
•    finanziamenti “bullet”;
•    finanziamenti all’import;
•    finanziamenti senza vincolo di destinazione;
•    ogni altro finanziamento non a rientri rateale.

c)    Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, sia sospeso e il piano di rimborso sia dilazionato per un periodo pari al periodo di sospensione alle medesime condizioni. Sono quindi sospese le rate di:
•    mutui chirografari e ipotecari;
•    sconti finanziari e agrari;
•    contratti di leasing;
•    ogni altro finanziamento che prevede un piano di rimborso rateale.
Le garanzie accessorie ai finanziamenti, anche prestate da Confidi, sono prorogate automaticamente allo stesso modo del finanziamento per i finanziamenti a termine sia a rimborso rateale che non.

I moduli e l’autocertificazione debitamente sottoscritti dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo 08515.bcc@actaliscertymail.it e per conoscenza via mail all’indirizzo della rispettiva filiale.

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La presente informativa è aggiornata al 9 giugno 2020