Depositi dormienti
Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti):
- i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;
in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a cento euro;
Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.
Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
Depositi al portatore "dormienti"
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati, ad esempio, da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore cento euro e che non risultino movimentati da oltre dieci anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi "dormienti". Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della Banca di individuare gli attuali titolari di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della Banca, entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco unito al presente avviso, i relativi titoli rappresentativi, disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco depositi dormienti della Banca della Valsassina al 1° febbraio 2024