IL SOCIO DELLA BCC AL CENTRO
L’obiettivo intende tutelare e promuovere l’identità e il ruolo delle banche di territorio a mutualità prevalente, valorizzando l’art. 2 dello statuto di ogni BCC, Cassa Rurale, Cassa Raiffeisen. In pratica, ciò significa mantenere nell’assemblea dei soci di ciascuna BCC il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo, salvo determinate eccezioni (sia in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento, sia in termini di esercizio - in determinati casi - della facoltà di nomina, opposizione alla nomina o revoca attribuita direttamente alla Capogruppo in virtù del contratto di coesione, anche per assicurare il rispetto dei principi contabili ex IFRS 10), e prevedendo aggiornamenti sul numero minimo dei soci (che passano da 200 a 500) e sulla partecipazione massima detenibile da ciascun socio (che passa da 50 mila a 100 mila euro), in analogia con quanto stabilito per la cooperazione non bancaria.
LA BCC INTEGRATA IN UN GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO
Il progetto immagina che ogni BCC aderisca al Gruppo sottoscrivendo un contratto di coesione (che si sostanzia in un contratto di direzione e coordinamento). Ogni BCC rimarrebbe titolare del proprio patrimonio e il possesso del controllo societario del Gruppo sarebbe detenuto dalle BCC. L’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Se la BCC non aderisse al Gruppo andrebbe incontro o alla liquidazione, o alla trasformazione in una Spa o in una Banca Popolare. Viene confermata - in caso di trasformazione della BCC in una Spa o in una Banca Popolare - punto sul quale si registra la comunanza di visione con la Banca d’Italia, la devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
LA PREVISIONE DI GARANZIE IN SOLIDO TRA LA BCC E LA CAPOGRUPPO
Sotteso a questo obiettivo l’assunto che la solidarietà di sistema non è, e non deve essere, un alibi per gestioni incapaci
o azzardate. Le garanzie assunte dalla Capogruppo e dalle altre banche aderenti potranno avere forme e caratteristiche
più adeguate, nella logica complessiva della riforma, alla struttura patrimoniale del sistema.
IL CONTRATTO DI COESIONE E L’AUTONOMIA MODULATA DELLE BCC
Con il contratto di coesione, la singola banca sottoscrive le regole della propria integrazione modulate in ragione della propria meritevolezza: il grado di autonomia verrebbe modulato in funzione di un approccio basato sul rischio (risk based approach), sulla base di parametri oggettivamente individuati. La BCC manterrebbe la propria autonomia gestionale da
sviluppare nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati con la Capogruppo.
L’ASSETTO E LA GOVERNANCE DELLA CAPOGRUPPO
La Capogruppo dovrà svolgere un’azione di direzione e controllo in attuazione di una funzione generale di servizio, attraverso la quale dovrà raggiungere due obiettivi decisivi e connessi: sostenere la capacità di servizio ai soci, la funzione di sviluppo dei territori della singola BCC e la capacità di generare reddito della singola BCC; garantire la stabilità, la liquidità e la conformità alle nuove regole dell’Unione Bancaria.
L’APERTURA A CAPITALI ESTERNI E L’INDIPENDENZA DEL CREDITO COOPERATIVO
La Capogruppo potrà aprirsi alla partecipazione di capitali esterni sino ad un massimo del 49% del suo capitale sociale. Saranno presi in considerazione investitori scelti tra soggetti omologhi o con finalità analoghe a quelle delle BCC, in una logica di partnership e di sviluppo strategico. Interessano essenzialmente “capitali pazienti”, capaci di entrare in sintonia con la visione “intergenerazionale” del Credito Cooperativo.
LA DIMENSIONE TERRITORIALE
È il punto che riguarda l’evoluzione delle attuali Federazioni Locali, che evolveranno anche procedendo ad aggregazioni e tendenzialmente ad una riduzione del loro numero complessivo, in soggetti di partecipazione e rappresentanza territoriale. Esse potranno dar vita a veicoli per l’erogazione di Servizi strumentali alle BCC e al Gruppo.
I REQUISITI QUALITATIVI E DIMENSIONALI DEL GRUPPO
Il Gruppo dovrà costituire una struttura che assicuri il rispetto dei requisiti micro-prudenziali europei, sempre più severi; abbia capacità competitiva, quindi di investimento; garantisca economie di scala, contenimento dei costi, adeguata capacità di tutela della stabilità delle banche e dell'insieme del gruppo, appropriati ed incisivi meccanismi di intervento per la soluzione di singole crisi aziendali; costituisca valore aggiunto per le singole banche.
L’UNITA’ DEL SISTEMA BCC E LE SPECIFICITA’ DELLE RAIFFEISEN
L’unità del sistema, integrando un più efficace presidio del rischio, una razionalizzazione dei costi, una dimensione maggiormente idonea ad attrarre capitali esterni, una rilevante capacità di investimento, è presupposto irrinunciabile di sostenibilità e di competitività nel medio/lungo periodo. All’interno di questo quadro, il sistema delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige potrà costituire, nel rispetto delle particolarità culturali e linguistiche radicate in quel territorio, un proprio gruppo provinciale, il quale potrà fare sistema con il Gruppo Cooperativo unitario stipulando appositi contratti di solidarietà e di servizio.
LE FUNZIONI DI GARANZIA E VERIFICA DELLE FINALITA’ MUTUALISTICHE A COMPONENTE ASSOCIATIVA
L’Associazione Nazionale - insieme alle Federazioni Locali - potrà mantenere il compito di tutela della funzione sociale della cooperazione nell’esercizio dell’attività bancaria e di revisione cooperativa delegata dal Ministero dello Sviluppo economico.